Credo sia un pò diverso. Quando ti consegnano "le banane" ti fanno firmare che attesta la ricezione della merce. Al ristorante non firmi niente!Nytro ha scritto:Capisco... però non è la stessa cosa tra impresa e impresa e impresa e cittadino.enjoyash ha scritto:c'è la tutela che c'è per qualunque impresa...non so, vai dal barbiere, ti fai i capelli e poi? te ne puoi andare senza pagare...è la stessa cosa..in qualunque scambio di merci o servizi se prima o in contemporanea della consegna del bene o dell'effettuazione del servizio non ti fai saldare, e poi il debitore non ti paga, non sei tutelato penalmente, ma solo civilmente.
Mi spiego meglio... se la tua azienda vende banane e io ristoratore ti faccio un ordine di acquisto per le tue banane e poi non pago, tu puoi in qualche modo procedere contro di me che non ti ho pagato le banane. E mica scappa il ristorante. L'indirizzo è quello.
Ma se tu vieni nel mio ristorante, mangi e poi te ne vai... amen. Non ti posso fermare e non ho modo di ritracciarti. Si certo, posso chiamare la polizia, ma tu ci metti 3 minuti a sparire dalla zona del ristorante e la polizia ci mette 20 minuti a venire in mio soccorso.
Quindi, sono fottuto...
E' così?
Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
-
- Segardino
- Messaggi: 11575
- Iscritto il: sab giu 07, 2008 2:12 am
- Moto: sv 650 N '00
- Località: Ospitaletto (BS)
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
[img]http://i42.tinypic.com/2uzt0d4.jpg[/img]
I goals del GlL@: 169 in Serie A (45 di testa...record!), 13 in Champions League, 11 in Coppa Italia, 5 in Coppa Uefa, 19 in Nazionale Maggiore, 15 in Under 21, 4 nella Nazionale Olimpica --> TOTALE 236 goals
Il palmares del GlL@: 1 Mondiale, 1 Europeo Under 21, 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea
I goals del GlL@: 169 in Serie A (45 di testa...record!), 13 in Champions League, 11 in Coppa Italia, 5 in Coppa Uefa, 19 in Nazionale Maggiore, 15 in Under 21, 4 nella Nazionale Olimpica --> TOTALE 236 goals
Il palmares del GlL@: 1 Mondiale, 1 Europeo Under 21, 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
beh se non hai il nome si, diventa piuttosto difficile....tra imprese ci son altri sistemi usati abitualmente...basta essere una s.r.l. (ma anche una società di persone o una ditta individuale) senza patrimonio e te ne fai poco di avere il nome e l'indirizzo 

-
- Segardino
- Messaggi: 11575
- Iscritto il: sab giu 07, 2008 2:12 am
- Moto: sv 650 N '00
- Località: Ospitaletto (BS)
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Questa è quasi sempre la soluzione "definitiva"....nel senso che funziona sempre egregiamente!neeko72 ha scritto:.....un sacco di iuta in testa, giù mazzate in rigoroso silenzio, e scaricare l'infame in una strada deserta....vedi come gli passa la voglia di approfittarsi della gente che lavora onestamente....

[img]http://i42.tinypic.com/2uzt0d4.jpg[/img]
I goals del GlL@: 169 in Serie A (45 di testa...record!), 13 in Champions League, 11 in Coppa Italia, 5 in Coppa Uefa, 19 in Nazionale Maggiore, 15 in Under 21, 4 nella Nazionale Olimpica --> TOTALE 236 goals
Il palmares del GlL@: 1 Mondiale, 1 Europeo Under 21, 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea
I goals del GlL@: 169 in Serie A (45 di testa...record!), 13 in Champions League, 11 in Coppa Italia, 5 in Coppa Uefa, 19 in Nazionale Maggiore, 15 in Under 21, 4 nella Nazionale Olimpica --> TOTALE 236 goals
Il palmares del GlL@: 1 Mondiale, 1 Europeo Under 21, 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Si vabbeh dai... se becchi il tipo che ti denuncia per sequestro di persona se non lo si lascia andar via figurati poi che succede dopo una cosa del genere...cucciolotto ha scritto:Questa è quasi sempre la soluzione "definitiva"....nel senso che funziona sempre egregiamente!neeko72 ha scritto:.....un sacco di iuta in testa, giù mazzate in rigoroso silenzio, e scaricare l'infame in una strada deserta....vedi come gli passa la voglia di approfittarsi della gente che lavora onestamente....
Ricordatevi che siamo in Italia eh... a volte le cose si risolvono con due ceffoni, a volte con carta e penna... due pesi e due misure.
Poi capita che dai un ceffone a uno, questo cade, batte la testa, muore e tu sei diventato un mostro, un omicida da sbattere su tutti i giornali. (ricordatevi che 'ste cose son successe)
<b>SV Village People Team: - the Mascotte</b>
Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!

Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!

-
- Smanettone
- Messaggi: 661
- Iscritto il: ven dic 30, 2011 11:29 am
- Moto: Sv 650 S(02)
- Nome: Suzuki
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Lavoro come cameriere in un ristorante pizzeria,e una volta mi e capitato che sono entrati 2, si sono mangiati 2 pizze e bevuto.un mezzo litro di vino roso..(erano un po fuori)comunq poi.hanno cercato di uscire senza pagare....non sono riusciti.. Il mio capo li ha bloccati e ha chiamato la polizia...polizia e arrivata subito xo non ha fatto nulla aparte guardare,xo li ha lasciati salire in macchina e appena partiti dal.parcheggio li hanno fermati ,fatto il test e controli vari..1 avevano la asicurazzione scaduta.e 2 era ubriacco e hanno tolto pure la patente,xo il.conto non la pagato lo stesso uahahaha..poi comunq ci hanno spiegato che 1 piatto di pasta e 1 bicchiere di acqua x lege.non si puo negare a nessuno(solo in italia)..xo.di quello che ha spiegato sembra che solo quello e non di piu....Comunq io arrivo dalla romania e li lavoraro come barman,ma la lege era diversa..1 avevi il dritto di sceglieriti la clientela e 2,99% delle attivita sono protetti di una agenzia tipo."polinotte"security che montano un sistema.nei negozzi (un pulsante)che tu schiacci se hai problemi e arrivano tipo.in.max 5 min...e li sono azzi...sono tutti mascati e ce poco.da parlare.con loro....
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Avvocatooo... possibile che non è contemplato un tempo massimo di "arresto" forzoso prima che scatti la denuncia per sequestro di persona?
Potrebbe essere una buona soluzione... che ne so... tipo non paghi? Bene, io chiudo la porta del locale a chiave e non ti faccio uscire. Intanto chiamo la polizia e ho 30 minuti di tempo. Se dopo 30 minuti la Polizia non arriva ti devo lasciar andare pena la denuncia per sequestro di persona.
Non c'è una cosa del genere? A me pareva una bella idea... mi sembra ragionevole.
Potrebbe essere una buona soluzione... che ne so... tipo non paghi? Bene, io chiudo la porta del locale a chiave e non ti faccio uscire. Intanto chiamo la polizia e ho 30 minuti di tempo. Se dopo 30 minuti la Polizia non arriva ti devo lasciar andare pena la denuncia per sequestro di persona.
Non c'è una cosa del genere? A me pareva una bella idea... mi sembra ragionevole.
<b>SV Village People Team: - the Mascotte</b>
Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!

Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!

-
- Segardino
- Messaggi: 11575
- Iscritto il: sab giu 07, 2008 2:12 am
- Moto: sv 650 N '00
- Località: Ospitaletto (BS)
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Non ho detto di farlo alla luce del sole davanti ad altra gente. Lo si segue senza farsi notare troppo e quando si è lontani da occhi indiscreti si fà quello che si deve fare.Nytro ha scritto:Si vabbeh dai... se becchi il tipo che ti denuncia per sequestro di persona se non lo si lascia andar via figurati poi che succede dopo una cosa del genere...cucciolotto ha scritto:Questa è quasi sempre la soluzione "definitiva"....nel senso che funziona sempre egregiamente!neeko72 ha scritto:.....un sacco di iuta in testa, giù mazzate in rigoroso silenzio, e scaricare l'infame in una strada deserta....vedi come gli passa la voglia di approfittarsi della gente che lavora onestamente....
Ricordatevi che siamo in Italia eh... a volte le cose si risolvono con due ceffoni, a volte con carta e penna... due pesi e due misure.
Poi capita che dai un ceffone a uno, questo cade, batte la testa, muore e tu sei diventato un mostro, un omicida da sbattere su tutti i giornali. (ricordatevi che 'ste cose son successe)
[img]http://i42.tinypic.com/2uzt0d4.jpg[/img]
I goals del GlL@: 169 in Serie A (45 di testa...record!), 13 in Champions League, 11 in Coppa Italia, 5 in Coppa Uefa, 19 in Nazionale Maggiore, 15 in Under 21, 4 nella Nazionale Olimpica --> TOTALE 236 goals
Il palmares del GlL@: 1 Mondiale, 1 Europeo Under 21, 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea
I goals del GlL@: 169 in Serie A (45 di testa...record!), 13 in Champions League, 11 in Coppa Italia, 5 in Coppa Uefa, 19 in Nazionale Maggiore, 15 in Under 21, 4 nella Nazionale Olimpica --> TOTALE 236 goals
Il palmares del GlL@: 1 Mondiale, 1 Europeo Under 21, 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
aho, ma c'hai un ristorante o hai intenzione di aprirlo?Nytro ha scritto:Avvocatooo... possibile che non è contemplato un tempo massimo di "arresto" forzoso prima che scatti la denuncia per sequestro di persona?
Potrebbe essere una buona soluzione... che ne so... tipo non paghi? Bene, io chiudo la porta del locale a chiave e non ti faccio uscire. Intanto chiamo la polizia e ho 30 minuti di tempo. Se dopo 30 minuti la Polizia non arriva ti devo lasciar andare pena la denuncia per sequestro di persona.
Non c'è una cosa del genere? A me pareva una bella idea... mi sembra ragionevole.

Vuoi un esempio pratico?
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-05-2010) 28-07-2010, n. 29755
Integra il delitto di sequestro di persona ( art. 605 cod. pen.) - e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ( art. 393 cod. pen.) - la condotta di colui che, in qualità di dipendente di un supermercato, fermi un minore sospettato di essersi appropriato di un cioccolato, lo trascini con la forza negli uffici della direzione e ivi lo sottoponga a perquisizione personale al fine di reperire il bene sottratto, peraltro mai rinvenuto, considerato che ai fini dell'integrazione del reato in questione è sufficiente che vi sia in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarne la capacità di spostamento, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve. (Rigetta, App. Lecce, 15/12/2008)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) P.S. N. IL (OMISSIS);
2) C.C. N. IL (OMISSIS);
3) PA.EN.GI. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 609/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 15/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore delle parti civili avvocato Bonsegna Giuseppe, anche in sostituzione dell'avvocato Corleto Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori degli imputati avvocato Marcuccio Marcello per P.S. e avvocato Pallara Angelo per C.C. e Pa.En.Gi., che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, B.G., minore degli anni quattordici all'epoca dei fatti, sospettato insieme alla sua amica T.C. di essersi appropriato di un pezzo di cioccolato Kinder che era esposto nel banco di un supermercato della CONAD, venne fermato, trascinato con la forza in direzione e sottoposto a perquisizione personale, che aveva, peraltro, esito negativo, da due dipendenti del supermercato, C.C. e Pa.En., su ordine del direttore dell'esercizio commerciale P.S..
Il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, con sentenza emessa in data 10 ottobre 2007, condannava per tale fatto P. S., C.C. e Pa.En.Gi., oltre a M. E., moglie del P., che per prima aveva nutrito sospetti sulla condotta dei due ragazzi ed aveva sollecitato l'intervento dei dipendenti, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, per il delitto di cui all'art. 605 c.p..
Con la stessa sentenza B.F., padre del piccolo G., che aveva denunciato i quattro per il delitto di sequestro di persona, veniva assolto dal delitto di calunnia perchè il fatto non sussiste.
L'affermazione di responsabilità degli imputati era fondata sulle dichiarazioni dei due ragazzi B.G. e T. C., oltre che su quelle dei genitori dei giovani B. F. e T.G. e di alcuni clienti del supermercato, p.r. e S.M., dichiarazioni confortate dai due certificati medici in atti.
Il Tribunale riteneva testimonianze compiacenti e generiche quelle rese da alcuni altri clienti e da una dipendente del supermercato.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa in data 15 dicembre 2008, dopo avere rigettato una eccezione di carattere processuale, assolveva la M. per non aver commesso il fatto e confermava l'affermazione di responsabilità degli altri tre imputati, P., C. e Pa..
Proponevano ricorso per cassazione P.S., C.C. e Pa.En.Gi..
P.S. deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 420 ter c.p.p. e art. 159 c.p., n. 3 e dell'art. 24 Cost. in relazione al mancato rinvio di una udienza del Tribunale per impedimento del difensore per impegno professionale concomitante;
2) il vizio di motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione dell'art. 192 c.p.p., mancando i riscontri intrinseci ed estrinseci alle dichiarazioni dei due ragazzi e del padre del B., imputato del reato di calunnia. Il ricorrente, dopo avere esaminato le testimonianze, metteva in evidenza le contraddizioni emergenti dalle stesse, censurava la interpretazione dei certificati medici fornita dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione e richiamava la testimonianza del brigadiere F. intervenuto sul posto, che aveva dichiarato di non avere visto ferite;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 605 c.p. ed il vizio di motivazione sul punto, non essendo stati accertati gli elementi oggettivo e soggettivo di tale reato. Sosteneva poi il ricorrente che tutto al più sarebbe stato configurabile il delitto di cui all'art. 393 c.p. perchè la finalità della condotta degli imputati era quella di controllare cosa nascondesse in tasca il ragazzo;
4) la violazione dell'art. 40 c.p. e art. 522 c.p.p. nonchè dell'art. 604 c.p.p. perchè il P. era stato rinviato a giudizio per un reato commissivo ed era stato condannato per un reato omissivo. Chiariva il ricorrente di non avere mai dato ordine di spogliare il ragazzo.
C.C. e Pa.En.Gi., con un unico ricorso, deducevano il vizio di motivazione e la violazione di legge, in particolare dell'art. 192 c.p.p. e artt. 605 e 610 c.p.. I ricorrenti mettevano in evidenza le numerose imprecisioni delle testimonianze poste a fondamento della condanna, nonchè i contrasti esistenti tra le diverse versioni dei fatti. Precisava, poi, che fu il P. a chiamare i Carabinieri e che essi C. e Pa. non intendevano esercitare alcuna potestà pubblica.
Deducevano poi i ricorrenti la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dagli esami testimoniali dei Carabinieri e ritenevano che nei fatti fosse, tutto al più, ravvisabile il delitto di cui all'art. 610 c.p. e non quello di cui all'art. 605 c.p..
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da P.S., C.C. e Pa.En.Gi. non sono fondati.
E' infondato il primo motivo di impugnazione di P.S..
Il difensore si è doluto del mancato rinvio della udienza da parte del Tribunale, essendo esso difensore impegnato in altro procedimento penale, e ha censurato la motivazione adottata dalla Corte di merito per giustificare il rigetto della istanza.
Le censure non sono condivisibili.
La Corte di merito ha correttamente rilevato che l'udienza dinanzi al Tribunale del 10 ottobre 2007 era stata fissata sin dal mese di gennaio dello stesso anno, cosicchè il difensore avrebbe potuto far presente al Tribunale collegiale ove si celebrava l'altro processo tale impegno professionale.
Non risulta che ciò sia stato fatto ed in ciò consiste la inidoneità della documentazione di altro impegno professionale denunciata dalla Corte di merito.
Bisogna ricordare che la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando soltanto delle scelte del professionista che il giudice può e deve valutare (vedi Cass., Sez. 1, 13 marzo - 22 maggio 2000, n. 5978).
Ciò impone al professionista la produzione di adeguata documentazione che consenta al giudice di compiere le necessarie valutazioni ed operare un bilanciamento tra le esigenze della difesa e quelle di affermazione della giustizia. Tra gli elementi valutati dalla Corte di merito vi è stato anche il fatto che per il processo di cui trattasi era stato nominato un sostituto processuale, fatto che impediva di disporre il rinvio per impedimento processuale. Il ricorrente ha sostenuto che non di sostituto processuale si trattava, ma di mero delegato, presumibilmente, a presentare la istanza di rinvio. Anche a volere ammettere la bontà dell'assunto difensivo, bisogna rilevare che non è possibile limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro impegno di natura professionale, ma è necessario fornire l'attestazione della assenza di un codifensore nell'altro procedimento, spiegare i motivi che impongono la presenza nell'altro processo e prospettare le specifiche ragioni per le quali non è possibile una sostituzione nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei (vedi Cass., Sez. 1, 11 febbraio - 18 marzo 2004, n. 13351, CED 228160; vedi anche Cass., Sez. 6^, 7 giugno - 22 settembre 2005, n. 33939).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta perchè era impossibile la nomina di un sostituto processuale - ammesso che il così detto delegato non fosse tale - in uno dei due procedimenti contemporanei.
Corretta è, pertanto, la decisione della Corte di merito, essendo, peraltro, consentito a questa Corte di integrare la motivazione del giudice di secondo grado, specialmente quando si tratti di eccezione di carattere processuale.
Anche il secondo motivo di impugnazione del P. ed il motivo di impugnazione di C.C. e Pa.En.Gi. sono infondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perchè i ricorrenti in effetti hanno sollecitato la Corte di legittimità a rivalutare il materiale probatorio raccolto dai giudici di merito, cosa non consentita.
Ed, infatti, il ricorrente P. ha riportato ampi brani delle testimonianze rese dai due ragazzi al fine di farne emergere le contraddizioni e gli altri due ricorrenti hanno parlato di deposizioni falsate e contraddittorie; ora, pur volendo prescindere dal fatto che non è assolutamente possibile una valutazione parziale degli elementi probatori sulla base soltanto dei passaggi delle testimonianze prodotte dalle parti, va ribadito che non rientra nei compiti del giudice di legittimità rivalutare il materiale probatorio, spettando alla Corte di legittimità soltanto di verificare se le valutazioni dei giudici di merito siano o meno sorrette da una motivazione immune da manifeste illogicità.
Orbene, pur prescindendo da tale pur corretto rilievo, va detto che non sono ravvisabili i vizi denunciati dal ricorrente.
E' in primo luogo errato affermare, come ha fatto il ricorrente P., che le deposizioni delle parti lese costituite parti civili debbano essere sorrette da riscontri esterni ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che le parti lese, ancorchè costituite parti civili, sono testimoni a tutti gli effetti, che si assumono le responsabilità conseguenti ad una falsa testimonianza e che prestano giuramento con la formula di rito.
Siffatte testimonianze evidentemente non sono parificabili alle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p..
E' necessario che il giudice valuti l'attendibilità intrinseca dei testimoni - parti lese.
La Suprema Corte nell'affermare tali principi ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che chi si sia costituito parte civile può essere portatore di uno specifico interesse anche economico ed ha, pertanto, stabilito che la valutazione di attendibilità sia compiuta con il massimo rigore.
Ebbene nel caso di specie i giudici del merito, uniformandosi a tali indirizzi, hanno compiuto una valutazione attenta delle dichiarazioni dei due ragazzi ed hanno giustificato le imprecisioni, o anche le contraddizioni tra le versioni dei due, per il lungo tempo - circa sette anni - trascorso dal fatto, quando i due testimoni avevano appena tredici anni.
Alcune divergenze appaiono poi del tutto marginali; stabilire, infatti, se i due ragazzi siano andati quel giorno nel supermercato due volte o una sola volta è circostanza che giustamente è stata ritenuta ininfluente per la ricostruzione dell'episodio dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.
In ogni caso il fatto che B.G. sia stato preso per il collo da due persone e trascinato nella stanza della direzione è cosa che i giudici hanno affermato in base alle dichiarazioni dei due testimoni - parti lese, confortate dal fatto che effettivamente sul collo del ragazzo B. vennero riscontrate sia dai medici del pronto soccorso che da quelli della divisione di pediatria dell'ospedale di Nardò due giorni dopo delle escoriazioni del tutto compatibili con il tipo di aggressione praticata - esiti di graffi in sede retronucale e sul dorso -, ed a quelle di due testimoni del tutto indifferenti quali p.r. ed il marito S. M., presenti ai fatti perchè clienti CONAD, secondo i quali il ragazzo non venne gentilmente invitato in direzione, ma venne preso di peso e portato con la forza nella stanza.
I rilievi in ordine alle annotazioni contenute nelle certificazioni mediche indicate sono di puro merito, perchè tali documenti vanno valutati ed interpretati dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione; siffatta valutazione, essendo sorretta, come già notato, da una motivazione immune da manifeste illogicità, non è censurabile in questa sede di legittimità.
Quanto alla posizione di B.F., di cui ha trattato il solo P., ed alla valutazione delle sue dichiarazioni il ricorrente non coglie nel segno.
E' pacifico che B., padre del ragazzo, era imputato nel medesimo processo del delitto di calunnia; lo stesso, pertanto non venne sentito quale testimone, ma come imputato assistito da un difensore; le sue dichiarazioni, quindi, sono state correttamente assunte ed erano liberamente valutabili dai giudici.
Questi ultimi, in effetti, hanno ritenuto pienamente attendibile il B.F., tanto è vero che lo hanno assolto perchè il fatto non sussiste dalla accusa di calunnia.
Orbene davvero non si comprende quali siano le ragioni delle doglianze del ricorrente in ordine alla utilizzazione delle dichiarazioni del B. ai fini della formazione del libero convincimento dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione, avendo essi spiegato, in modo del tutto ragionevole, per quali ragioni quanto dichiarato dallo stesso corrispondeva alla verità.
Del tutto irrilevante è poi il fatto che il brigadiere F. non si sia accorto delle ferite riportate dal giovane B. G. perchè il compito del carabiniere intervenuto non era certo quello di sottoporre a visita medica il ragazzo, quanto quello di verificare cosa fosse accaduto in quell'esercizio commerciale.
Dal momento che non si trattava di lesioni appariscenti, avendo il giovane riportato soltanto escoriazioni, e non essendovi fuoriuscita di sangue è ben possibile che il brigadiere nulla abbia notato di specifico. La circostanza è, pertanto, ininfluente.
Non appare per nulla decisivo in siffatto contesto, e specificamente per quel che si è detto a proposito della testimonianza F., la mancata valutazione delle testimonianze rese dai Carabinieri, di cui si sono doluti i ricorrenti C. e Pa..
Del resto è noto che il giudice nella motivazione della sentenza ha il dovere di esaminare tutto il materiale probatorio e di indicare in motivazione soltanto le ragioni che legittimano la decisione, non essendo suo dovere confutare tutti gli argomenti difensivi o esaminare specificamente tutte le deposizioni ritenute ininfluenti, dovendosi ritenere tutti gli argomenti di segno contrario alla decisione implicitamente disattesi.
Per concludere sul punto appare del tutto irrilevante la circostanza, fatta presente dai ricorrenti C. e Pa., che fu il P. a chiamare i Carabinieri.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione del P. e l'ultima parte del motivo di impugnazione di C. e Pa..
I giudici del merito nel ricostruire i fatti hanno accertato che B.G. venne portato con la forza nella stanza della direzione dell'esercizio commerciale ed ivi venne sottoposto a perquisizione personale al fine di reperire il pezzo di cioccolata - mai rinvenuto - che avrebbe, secondo i suoi accusatori, sottratto dal banco di esposizione della merce.
Non vi è dubbio che tale fatto sia inquadrabile nella fattispecie legale descritta dall'art. 605 c.p..
Depongono in tal senso non solo la esistenza di un precedente sostanzialmente specifico richiamato dalla Corte di merito, secondo il quale deve rispondere di sequestro di persona colui il quale, anzichè denunciare all'autorità chi sospetta autore di un furto, lo abbia privato della libertà personale per indurlo alla confessione o alla rivelazione del luogo ove ha rilasciato la refurtiva (vedi Cass., Sez. 5^, 13 marzo 1993, n. 2429), ma anche il fatto che ai fini della integrazione del delitto de quo è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo ad un altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve (vedi Cass., Sez. 5^, 24 gennaio - 22 febbraio 2005, n. 6488, CED 231422).
Esiste, pertanto, l'elemento oggettivo del delitto contestato, dal momento che B.G. venne privato della sua libertà di movimento per un certo arco di tempo.
Quanto alla pretesa insussistenza dell'elemento psicologico del delitto de quo, lamentata essenzialmente dal P., va detto che del tutto infondati sono gli argomenti del ricorrente dal momento che il sequestro di persona non richiede un dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella volontà di privare il soggetto passivo della sua libertà personale (vedi Cass., 25 giugno 1987, Bruno) ed essendo irrilevante lo scopo perseguito dall'agente (così Cass., Sez. 5^, 15 novembre 1999-4 febbraio 2000, n. 5443).
Ciò significa, peraltro, che anche il fine di esercitare un preteso diritto non esclude l'elemento soggettivo del delitto contestato.
D'altronde nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 383 c.p.p., peraltro soltanto genericamente evocato dal ricorrente P., perchè non si trattava di una ipotesi di reato perseguibile di ufficio, non era consentito l'arresto obbligatorio in flagranza e per di più si trattava di minore degli anni quattordici non imputabile penalmente.
Tenuto conto di quanto si è detto, del tutto corretta appare la decisione della Corte di merito che ha escluso che nei fatti fosse ravvisabile, come preteso dal P., il delitto di cui all'art. 393 c.p. e non quello ritenuto perchè per aversi esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che l'agente agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non per illegittimamente esercitare, come hanno fatto i tre ricorrenti, una potestà pubblica.
Del pari infondata è la tesi di C. e Pa., secondo i quali nei fatti sarebbe, tutto al più, ravvisabile il delitto di violenza privata.
A parte il fatto che, come chiarito dalla giurisprudenza, il delitto di violenza privata ha carattere sussidiario e generico, in quanto diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme giuridiche, va detto che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nella violenza privata la coazione dell'agente lede soltanto la libertà psichica limitatamente ad un singolo atto del processo di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona la coazione si risolve nella restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di movimento e di scelta del luogo ove stare.
Infondato è, infine, anche il quarto motivo di impugnazione del P., con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 40 c.p. e art. 522 c.p.p.. La tesi del ricorrente è infondata in diritto perchè per aversi violazione del principio di correlazione tra accusa e quanto ritenuto in sentenza è necessaria una immutazione del fatto radicale, ovvero una trasformazione, nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (vedi Cass., Sez. 2^, 16 ottobre - 10 dicembre 2007, n. 45993, CED 239320).
Una tale trasformazione del fatto non è ravvisabile quando venga modificato il titolo di attribuzione di un determinato fatto al soggetto agente, quando nella contestazione sia stato chiaramente indicato, come nella specie, il fatto attribuito all'imputato.
Al P. era stato, infatti, contestato di essere concorso nel sequestro di persona in danno del piccolo B.G., essendo irrilevante se tale concorso si sia verificato per avere il P. partecipato alla azione oppure per avere il ricorrente omesso di impedire l'evento, pur essendo a tanto tenuto. Inoltre la violazione del principio di correlazione è del tutto inesistente quando, come è accaduto nel caso di specie, l'imputato, presente, peraltro, al processo, sia venuto a trovarsi nel corso del processo nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (vedi Cass., Sez. 4^, 4 febbraio - 9 aprile 2004, n. 16900, CED 228042).
Ma la questione sottoposta al vaglio di questa Corte è pure infondata in fatto perchè dalla sentenza impugnata si desume che fu il P. a sollecitare il dipendente Pa. a portare il ragazzo in direzione e fu sempre il P. a dare ordine di spogliarlo per perquisirlo.
Il ricorrente, con un lungo motivo in fatto nel quale ha riportato le dichiarazioni di vari testimoni al fine di far rivalutare tali prove dalla Corte di legittimità, cosa palesemente non consentita, ha nel ricorso riportato la sua deposizione nella quale, tra l'altro, aveva detto "gli dissi - ad P.E. - di convincere questo ragazzo ad andare nell'ufficio"......; è fuori dubbio, quindi, che fu proprio il ricorrente a dare disposizione di condurre il ragazzo in ufficio perchè, di fronte alle contestazioni della M.E., il ragazzo gridava.
I giudici hanno chiarito, come già detto, che il così detto convincere altro non era che l'ordine di portare il ragazzo in ufficio.
Quindi altro che reato omissivo perchè qui vi è la descrizione della partecipazione attiva del P. al fatto reato; d'altronde se non vi fosse stato l'ordine del direttore, i dipendenti non avrebbero di propria iniziativa portato via il ragazzo sottoponendolo poi ad una perquisizione.
Il ragazzo fu visto con i pantaloni abbassati e la camicia alzata;
quindi è pacifico che venne perquisito; il P. era presente e non impedì che ciò accadesse. La seconda parte della condotta potrebbe anche essere omissiva per non avere il P. impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico, in quanto titolare dell'esercizio commerciale, di impedire, ma la prima parte, come si è dinanzi chiarito, fu certamente commissiva; il delitto di sequestro di persona si era in quel momento già consumato.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
I ricorrenti sono tenuti alla refusione delle spese delle parti civili liquidate in Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna parte civile.
I dati personali debbono essere oscurati per disposizione di legge, essendo coinvolti nella vicenda processuale minori degli anni diciotto all'epoca dei fatti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè alla refusione delle spese delle parti civili, liquidate in Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna parte civile; Dispone l'oscuramento dei dati per disposizione di legge, essendo coinvolti minori.
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
tutti quando progettano di commettere un reato e decidono di commetterlo sono sicuri o quasi sicuri di farla franca, altrimenti non lo commetterebbero.cucciolotto ha scritto:Non ho detto di farlo alla luce del sole davanti ad altra gente. Lo si segue senza farsi notare troppo e quando si è lontani da occhi indiscreti si fà quello che si deve fare.Nytro ha scritto:Si vabbeh dai... se becchi il tipo che ti denuncia per sequestro di persona se non lo si lascia andar via figurati poi che succede dopo una cosa del genere...cucciolotto ha scritto:Questa è quasi sempre la soluzione "definitiva"....nel senso che funziona sempre egregiamente!neeko72 ha scritto:.....un sacco di iuta in testa, giù mazzate in rigoroso silenzio, e scaricare l'infame in una strada deserta....vedi come gli passa la voglia di approfittarsi della gente che lavora onestamente....
Ricordatevi che siamo in Italia eh... a volte le cose si risolvono con due ceffoni, a volte con carta e penna... due pesi e due misure.
Poi capita che dai un ceffone a uno, questo cade, batte la testa, muore e tu sei diventato un mostro, un omicida da sbattere su tutti i giornali. (ricordatevi che 'ste cose son successe)
La vendetta di questo tipo è un reato...ovviamente tanti la fanno franca, ma tanti no (altrimenti non avremmo 60.000 detenuti, più svariate decine di migliaia se non centinaia di migliaia di indagati / processati / condannati / prescritti a piede libero )
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Non è che uno si diverte a farsi fregare... però non mi sembra così semplice la cosa.
1- quello che consuma e non paga, quando se ne va non è che resta fuori a fumarsi la sigaretta
2- probabilmente quando se ne va, se ne va di corsa e guardando bene se c'è qualcuno che lo segue
3- non è detto che ci sia personale del ristorante libero o disposto a seguire il tizio
4- mettere le mani addosso a qualcuno non è mai una bella cosa
5- c'è l'ipotesi che il tizio in questione dopo aver mangiato a gratis, ci riempia pure di mazzate
6- c'è l'ipotesi che il tizio in questione tiri fuori un coltello e poi son numerosi prepuzi umani seri...
le chiacchiere sono una cosa... poi all'atto pratico le cose son differenti.
1- quello che consuma e non paga, quando se ne va non è che resta fuori a fumarsi la sigaretta
2- probabilmente quando se ne va, se ne va di corsa e guardando bene se c'è qualcuno che lo segue
3- non è detto che ci sia personale del ristorante libero o disposto a seguire il tizio
4- mettere le mani addosso a qualcuno non è mai una bella cosa
5- c'è l'ipotesi che il tizio in questione dopo aver mangiato a gratis, ci riempia pure di mazzate
6- c'è l'ipotesi che il tizio in questione tiri fuori un coltello e poi son numerosi prepuzi umani seri...
le chiacchiere sono una cosa... poi all'atto pratico le cose son differenti.
<b>SV Village People Team: - the Mascotte</b>
Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!

Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!

Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Enjoy... oh ma tu una via di mezzo, no??? E quanta robaaa...enjoyash ha scritto:aho, ma c'hai un ristorante o hai intenzione di aprirlo?se chiudi qualcuno a chiave dentro un luogo da cui vuole uscire, anche per pochi minuti, integri un sequestro di persona, (da 6 mesi a 8 anni di reclusione).
Era per dire... non è che lo chiuderei nel cesso. "Semplicemente" gli impedirei di uscire dal locale per qualche minuti in attesa che arrivi la polizia... (che ne so... si è rotta la serratura... un'attimo che la ripariamo).
No eh... vabbeh... c'ho provato...

Il ristorante è del mio amico...

<b>SV Village People Team: - the Mascotte</b>
Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!

Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!

Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
ah, adesso se uno non tira fuori il coltello o non corca di botte chi gli ha fatto un torto vuol dire essere perbenista (che poi il termine giusto sarebbe buonista semmai)... mah.
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Neeko... di Vann Damme c'è nè solo uno...neeko72 ha scritto: vero, verissimo...ma col perbenismo siamo arrivati dove siamo arrivati...

Farsi giustizia da soli è una cosa rischiosissima. Dal punto di vista legale ma anche dal punto di vista pratico.
Ricordati che non sai mai che razza di individuo hai di fronte e tantomeno che cosa ha in tasca. Aggiungici che tu non sai dove abita lui, ma lui saprà bene dove lavori, a che ora vai a casa e dove abiti.
Prendersi certi rischi per una cena non pagata mi sembra senza senso.
Sono cose di cui si dovrebbero occupare le forze dell'ordine e dovrebbero intervenire immediatamente e non dopo 20 minuti. Questo è il guaio dell'Italia.
Io poi comunque prevederei un minisequestro di 20 minuti senza incappare nel reato di sequestro di persona. Anche se Enjoy questa cosa non me la passerà mai!

<b>SV Village People Team: - the Mascotte</b>
Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!

Membro Famigghia: <b>Fratellino</b>
Non può piovere per sempre... ma il K-way me lo porto!

-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 3436
- Iscritto il: mer feb 18, 2009 1:27 pm
- Moto: SeriePerfetta
- Località: dall' altra parte del mondo
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
l'argomento e' impegnativo
trovare una soluzione richiede tempo
e la legge italiana non aiuta, far pagare al momento dell' ordine potrebbe essere l'unica certezza che la cosa non succeda.
trovare una soluzione richiede tempo
e la legge italiana non aiuta, far pagare al momento dell' ordine potrebbe essere l'unica certezza che la cosa non succeda.
"Cominciate col fare cio' che e' necessario, poi cio' che e' possibile.
E un giorno, all'improvviso vi scoprirete a fare l'impossibile."
(Francesco d'Assisi)
E un giorno, all'improvviso vi scoprirete a fare l'impossibile."
(Francesco d'Assisi)
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 1598
- Iscritto il: gio mag 10, 2012 9:23 pm
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
- Località: Siracusa,sicily
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Minchia la prima cosa che ho pensato!supermegaquotone!!neeko72 ha scritto:.....un sacco di iuta in testa, giù mazzate in rigoroso silenzio, e scaricare l'infame in una strada deserta....vedi come gli passa la voglia di approfittarsi della gente che lavora onestamente....
Inviato a causa della mancanza del da farsi...
[center]la vita è una grande scalata...faticosissima,ma in cima il panorama è mozzafiato![/center][/color]
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 3436
- Iscritto il: mer feb 18, 2009 1:27 pm
- Moto: SeriePerfetta
- Località: dall' altra parte del mondo
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
volevo aggiungere sull'esempio degli autogrilleternauta ha scritto:far pagare al momento dell' ordine potrebbe essere l'unica certezza che la cosa non succeda.
che appunto fanno pagare al momento dell'ordine
all'inizio sembrera' una seccatura per tutti ma poi diventa l'abitudine

"Cominciate col fare cio' che e' necessario, poi cio' che e' possibile.
E un giorno, all'improvviso vi scoprirete a fare l'impossibile."
(Francesco d'Assisi)
E un giorno, all'improvviso vi scoprirete a fare l'impossibile."
(Francesco d'Assisi)
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 2732
- Iscritto il: mar ott 28, 2008 9:24 pm
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
- Località: Roma
Re: R: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Secondo la legge tra mangiare a scrocco e rubare fisicamente qualche differenza c'è.Noi in negozio abbiamo risolto avendo i numeri privati di polizzioti e carabinieri,i classici "amici" da chiamare in caso di necessità. Abbiamo fermato sempre chi troviamo a rubare e non ci ha denunciato mai nessuno per sequestro,anche perchè una denuncia fatta da uno con precedenti o che è stato fermato per furto/rapina non vale un piffero.
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 2313
- Iscritto il: mar gen 03, 2006 3:23 pm
- Moto: SV650 K3 nera
- Località: Trentino
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
Sto post è inquietante. Ma davvero per la legge italiana si può mangiare a scrocco così facilmente, fottendosene del lavoro e delle spese di un ristoratore? Sarei curioso di vedere cosa dice la legge tedesca o americana.
"Un piatto di pasta non si nega a nessuno?" Be', allora la "Caritas" è inutile a sto punto.
"Un piatto di pasta non si nega a nessuno?" Be', allora la "Caritas" è inutile a sto punto.

-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 3432
- Iscritto il: gio lug 05, 2007 10:27 pm
- Moto: SV650S K4
- Località: Iseo (BS)
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
...e si mangia solo il primozagor ha scritto:bene, il prossimo csvr si organizza dove lavori tuteo 75 ha scritto:confermo Nytro , sono del settore (cuoco) ed è proprio cosi; uno può mangiare il primo ed andarsene e anche se chiami la polizia non possono fargli nulla, (un pasto ad un' affamato non si può negare)...Il trucco è nell' entrare nel ristorante vestito decentemente e non da barbone altrimenti non ti fanno neanche entrare. Capitato un paio di volte quando lavoravo nei ristoranti, persino in uno di altissima classe



la velocità non serve a nulla...se corri nella direzione sbagliata...
"Sei pronto Jack?" "Io sono nato pronto" - Jack Burton (Kurt Russell) in "Grosso Guaio a Chinatown"
Chi semina vento raccoglie tempesta

-
- Pilota Ufficiale
- Messaggi: 3432
- Iscritto il: gio lug 05, 2007 10:27 pm
- Moto: SV650S K4
- Località: Iseo (BS)
Re: Mangiare solo il primo e non pagare... non è reato?
...mica tanto raro, soprattutto nei posti grandi e affollati...enjoyash ha scritto:perchè, nessuno ti obbliga a dar da mangiare ai clienti facendoli pagare dopoNytro ha scritto:Ah ecco... quindi non è che se mangi solo il primo non ti possono fare nulla... diciamo pure che se non arriva la polizia in tempo puoi mangiarti primo, secondo, terzo, quarto e andartene...teo 75 ha scritto:Nytro è come dice Enjoyash , sta esattamente cosi.
Cavolo... però in questo modo i ristoratori non sono per nulla tutelati!?!?!?!?
infatti, è raro, ma in alcune birrerie ti fan pagare dopo che hai ordinato e prima di portarti le cose che hai ordinato


la velocità non serve a nulla...se corri nella direzione sbagliata...
"Sei pronto Jack?" "Io sono nato pronto" - Jack Burton (Kurt Russell) in "Grosso Guaio a Chinatown"
Chi semina vento raccoglie tempesta
