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dimissioni contratto tempo determinato

Inviato: lun feb 13, 2012 7:45 pm
da Fedefox
ciao a tutti.chiedo a voi in attesa di trovare il tempo per andare a parlare con qualcuno tipo sindacato o boh..
ho un contratto a tempo determinato di 18 mesi.sto per terminare i 3 mesi di prova. L'ambiente lavorativo però è una m e il lavoro che faccio non mi piace..o meglio..sto li a perdere tempo..ho cercato sul ccnl ma nn fa riferimento al tempo determinato.dice solo che nel periodo di prova mi posso dimettere senza preavviso.su internet o letto su molte fonti che le dimissioni nel tempo determinato non sono previste..a meno che nn ci sia "giusta causa".Perciò o si trova un accordo fra le parti, o un soggetto deve risarcire l'altro. e sapendo com'è l'ufficio del personale dove lavoro... :evil:
perciò vi chiedo, voi sapete darmi altre info?a qualcuno è capitato?

Re: dimissioni contratto tempo determinato

Inviato: lun feb 13, 2012 8:15 pm
da Venusia
Anche nel tempo determinato fa fede il CCNL.
Se sei nel periodo di prova allora non sei obbligato a dare il preavviso,Assicurati però di essere ancora nel periodo di prova, e controlla bene la lettera di assunzione su cui è specificato la durata del periodo di prova.
Invece se il periodo di prova è terminato fa fede il livello di inquadramento e l'anzianità. :wink:

Re: dimissioni contratto tempo determinato

Inviato: lun feb 13, 2012 9:57 pm
da Fedefox
il ccnl non fa alcun riferimento al tempo determinato..parla solo di prova o di tempo indeterminato..

Re: dimissioni contratto tempo determinato

Inviato: lun feb 13, 2012 10:05 pm
da CONNER
se è contemplato un periodo di prova, per forza ci deve essere data di inizio e di fine del medesimo.
Comunque, anche se non c'è(più facile che non lo trovi), mica te l'ha ordinato il dottore di stare a soffrire per altri 17 e rotti mesi, per cui, dai i famosi 15 giorni di preavviso, e poi li sfanculi allegramente...
se lecito chiedere, di che ti tipo di lavoro si tratta? :roll:

Re: dimissioni contratto tempo determinato

Inviato: mar feb 14, 2012 11:20 am
da Venusia
Fedefox ha scritto:il ccnl non fa alcun riferimento al tempo determinato..parla solo di prova o di tempo indeterminato..
Fedefox, ma 3 mesi i prova ? di solito, almeno nel commercio sono per i contratti di apprendistato, che durano appunto 18 o 24 mesi, cosa c'è scritto esattamente sul tuo contratto ?
e se posso chiedere in che settore sei ?

comunque le regole del periodo di prova sono le stesse identiche del tempo indeterminato, l'unica cosa come ti ho detto assicurati di essere ancora nel periodo di prova... :D
CONNER ha scritto:se è contemplato un periodo di prova, per forza ci deve essere data di inizio e di fine del medesimo.
Comunque, anche se non c'è(più facile che non lo trovi), mica te l'ha ordinato il dottore di stare a soffrire per altri 17 e rotti mesi, per cui, dai i famosi 15 giorni di preavviso, e poi li sfanculi allegramente...
se lecito chiedere, di che ti tipo di lavoro si tratta? :roll:
Robè nel contatto d'assunzione è specificata solo la data di assunzione, la DURATA del periodo di prova ( es. 45 gg, 3 mesi ecc.), e la data di cessazione del rapporto di lavoro, non la data di termine del suddetto periodo di prova. :wink:

Re: dimissioni contratto tempo determinato

Inviato: mar feb 14, 2012 12:45 pm
da Fedefox
son in industria metalmeccanica. cmq il periodo di prova son 3 mesi effettivi di lavoro.mi scadono i primi di marzo..

Re: dimissioni contratto tempo determinato

Inviato: mar feb 14, 2012 1:49 pm
da Venusia
ecco quello che ti ho trovato, dal link puoi leggere tutto quanto, cmq ti ho evidenziato le cose importanti :wink:


http://www.fiom.cgil.it/ccnl/industria/ ... ustria.pdf
Art. 2. - Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
Categoria professionale
Durata ordinaria
Durata ridotta
1a 1 mese 20 giorni
2 a e 3 a 1 mese e ½ 1 mese
4 a, 5 a e livello superiore 3 mesi 2 mesi
6 a e 7 a 6 mesi 3 mesi
I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori:
a) che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre
aziende;
b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato
professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a
tempo indeterminato, di lavoratori che abbiamo prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo
svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più
contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di
prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel
caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno
presentare all’azienda, al momento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare
i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.

Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera
di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo.
L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. 1 del presente
Titolo, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma
successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore
sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro
tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi
momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né
della relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene
definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Contratto,
salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il
periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di
servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante
per il lavoro eseguito.

Re: dimissioni contratto tempo determinato

Inviato: mar feb 14, 2012 7:16 pm
da Fedefox
ok,questo è quello che dice il ccnl...poi c'è la parte riguardante il tempo indeterminato.ma non fa riferimento al tempo determinato.Se è trattato come tempo indet o no..

Re: dimissioni contratto tempo determinato

Inviato: mar feb 14, 2012 9:08 pm
da Venusia
Fedefox ha scritto:ok,questo è quello che dice il ccnl...poi c'è la parte riguardante il tempo indeterminato.ma non fa riferimento al tempo determinato.Se è trattato come tempo indet o no..


come ti ho già detto prima, nei CCNL parlano di Assunzione, e non fanno differenza tra tempo determinato e indeterminato, in quanto sottostanno entrambi alle medesime regole (sia che si sia full time, che part time), solo l'apprendistato è trattato in un articolo a parte, in quanto prevede cose diverse ( vedi retribuzione diversa ecc... )
Art. 1. - Assunzione
L’assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di legge.
All’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la tipologia del contratto di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo
determinato
;

Re: dimissioni contratto tempo determinato

Inviato: mer feb 15, 2012 9:45 am
da CONNER
Venusia ha scritto:
Fedefox ha scritto:il ccnl non fa alcun riferimento al tempo determinato..parla solo di prova o di tempo indeterminato..
Fedefox, ma 3 mesi i prova ? di solito, almeno nel commercio sono per i contratti di apprendistato, che durano appunto 18 o 24 mesi, cosa c'è scritto esattamente sul tuo contratto ?
e se posso chiedere in che settore sei ?

comunque le regole del periodo di prova sono le stesse identiche del tempo indeterminato, l'unica cosa come ti ho detto assicurati di essere ancora nel periodo di prova... :D
CONNER ha scritto:se è contemplato un periodo di prova, per forza ci deve essere data di inizio e di fine del medesimo.
Comunque, anche se non c'è(più facile che non lo trovi), mica te l'ha ordinato il dottore di stare a soffrire per altri 17 e rotti mesi, per cui, ma aggiungo, e ripeto, anche ne caso in cui fosse finito il periodo di prova, per cui tu non fossi padrone di andartene seduta stante senza nessuna giustificazione o chiarimento,dai i famosi 15 giorni di preavviso, e poi li sfanculi allegramente...
se lecito chiedere, di che ti tipo di lavoro si tratta? :roll:
Robè nel contatto d'assunzione è specificata solo la data di assunzione, la DURATA del periodo di prova ( es. 45 gg, 3 mesi ecc.), e la data di cessazione del rapporto di lavoro, non la data di termine del suddetto periodo di prova. :wink:
Questione di lana caprina? :roll:
se sai la data di assunzione, e la durata del periodo di prova(indipendentemente da quale sia il tipo di contratto), viene da sola, calendario alla mano, la data di fine di tale periodo...GIUSTO? giusto....
Ora, che che se dica, perchè caro il mio fedefox, nun fai un saltino nell'ufficio del personale,magari con una letterina di preavviso già scritta, e chiedi apertamente, quando te scade stò benedetto periodo de prova?mica te mozzicano no?